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Disuguaglianze di salute

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti : è davvero così? 

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Così recita l’articolo 32 della nostra Costituzione, ma come si evince dalla lettura di questo articolo non è proprio così.

Con la Legge 213 del 30/12/2023 vengono ridefinite le quote di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale per le persone straniere che sono regolarmente soggiornanti in Italia per un periodo superiore a 3 mesi, ma che non abbiano titolo all’iscrizione obbligatoria e appartengano alle categorie tenute ad assicurarsi contro il rischio di malattia, di infortunio e per maternità (mediante la stipula di una polizza assicurativa privata, ovvero, con iscrizione volontaria al SSN). 

Si tratta di studenti, persone alla pari (anche per periodi inferiori a tre mesi), titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e che non svolgono alcuna attività lavorativa, personale religioso, stranieri che partecipano a programmi di volontariato, personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia, familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, e tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all’iscrizione obbligatoria.

L’iscrizione volontaria al SSN è effettuata dietro pagamento di un contributo annuale con riferimento all’anno solare 1 gennaio – 31 dicembre a prescindere dall’eventuale scadenza infra-annuale del permesso di soggiorno, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva.

Il contributo annuale è calcolato sul reddito complessivo applicando delle aliquote[1] , ma in ogni caso l’importo, valido anche per eventuali familiari a carico, non potrà essere inferiore a € 2.000,00(contro i 387,34 fino al 2023). Viene anche modificato l’importo minimo per gli stranieri che soggiornano in Italia per motivi di studio, da 149 € a 700,00 €[2] e gli stranieri collocati alla pari per i quali il contributo minimo passa da 219,49 € a 1.200,00 €, in questi ultimi due casi non è  valido per eventuali familiari a carico.


In Piemonte nel 2023 le iscrizioni volontarie ammontavano a 1.768 delle quali 1.352, pari al 76,5%, soltanto dell’ASL Città di Torino. Gli studenti internazionali sono circa 7000 al Politecnico di Torino (il 19%, provenienti da oltre 100 paesi), 2087 all’Università di Torino e 1.595 all’Università del Piemonte Orientale; molte iscrizioni volontarie di persone indigenti malate erano pagate da associazioni o gruppi di persone vicine al paziente, che raccoglievano la somma necessaria per garantire la prosecuzione delle cure; il Comune di Torino ha in corso un progetto di “emersione anagrafica” che coinvolge una trentina di persone senza dimora con gravi problemi di salute: viene data una residenza presso Case di Ospitalità e viene pagata l’iscrizione al SSN, il cui importo aumenterà di oltre 5 volte, da 11.600 a 60.000 euro annui.

A partire dal 1 aprile 2024, quindi, le quasi 1800 persone che si iscrivevano volontariamente alle precedenti tariffe non avranno copertura se non potranno pagare la cifra integrativa. Il  rischio è che chi non potrà sostenere la spesa si rivolga ad assicurazioni private (ma nessun accordo o nessuna polizza privata potrà mai garantire tutte le prestazioni assicurate dal SSN), o in caso di necessità acceda al Pronto Soccorso e /o  agli ambulatori per le categorie irregolarmente presenti come ENI e STP (anche se in modo improprio), o si rivolga agli ambulatori del terzo settore, o rinunci al titolo di soggiorno per aver assistenza come non regolarmente presente, o, più grave, rinunci alle cure che richiedono continuità, che necessitano di  un piano terapeutico o una fornitura ospedaliera.

Il provvedimento si giustifica per scopi di parità di trattamento fiscale tra tutti gli assistiti, ma la sua introduzione repentina e non adeguatamente preparata crea ostacoli impegnativi per l’assistenza delle categorie più vulnerabili, i cui effetti potrebbero essere limitati con misure di facilitazione come rateizzare l’importo o frazionarlo in periodi inferiori all’anno e con misure filantropiche come disporre un fondo di copertura assicurativa per i più poveri.


[1] 7,50% alla quota di reddito fino a € 20.658,28 e 4% sugli importi eccedenti i € 20.658,28 e fino al limite di €. 51.645,69

[2] qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani


A cura di Luisa Mondo (1) e Giuseppe Costa (2)

(1) Servizio di Epidemiologia – luisa.mondo@epi.piemonte.it

(2) Università di Torino – giuseppe.costa@unito.it